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Ai sensi dell’Art.1 comma 125 – quinques della legge 124/2017, gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 125 e 125-bis, vengono ottemperati con la registrazione degli aiuti nel predetto Registro Nazionale degli aiuti di stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, e ne viene dichiarata l’esistenza nella nota integrativa del bilancio.
Pertanto per gli aiuti già pubblicati nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, si fa rinvio alla sezione “Trasparenza” del Registro, il cui accesso è pubblicamente disponibile al seguente sito:
http://www.ma.gov.it//RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx.
Si rimanda al Registro Nazionale aiuti di stato anche relativamente alle erogazioni pubbliche incassate o fruite nel corso dell’anno 2025 il cui importo è stato ivi iscritto in anni precedenti da parte degli enti che le hanno concesse.
Si ricorda che tale norma esclude dagli obblighi di pubblicazione tutte le sovvenzioni a “carattere generale” da intendersi, secondo il documento congiunto Assonime e Cndcec del maggio 2019, come i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime agevolativo che premia tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni previste dalla legge.